Art. 13.

      1. All'articolo 264 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «o lo stato di interdizione per infermità di mente» sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di impugnare il riconoscimento. Può comunque disporre che l'azione sia esercitata con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».